mente accolto i ricorsi presentati da SEN ed EE, riducendo
il periodo dell’abuso e imponendo all’AGCM di ridetermina-
re la sanzione secondo i criteri specificati in motivazione.
Con provvedimento del 27 novembre 2019 l’AGCM ha ride-
terminato la sanzione in 27.529.786,46 euro.
Le sentenze del TAR sono state impugnate avanti al Consi-
glio di Stato che, con ordinanza del 20 luglio 2020, ha so-
speso il giudizio e disposto il rinvio pregiudiziale dinanzi
alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ai sensi
dell’art. 267 TFUE, formulando alcuni quesiti volti a chiarire
l’interpretazione del concetto di “abuso di posizione domi-
nante” da applicarsi al caso di specie.
Con sentenza del 12 maggio 2022 la CGUE ha fornito l’in-
terpretazione richiesta e, successivamente, il 1° dicembre
2022, il Consiglio di Stato, in applicazione degli indirizzi
espressi dalla CGUE, ha integralmente annullato la sanzio-
ne emessa dall’AGCM e, accogliendo le difese svolte dalle
società, ha ritenuto insussistente ogni ipotesi di abuso.
Contenzioso BEG – Italia, Francia, Olanda,
Lussemburgo
A conclusione di un procedimento arbitrale avviato in Italia
dalla società BEG SpA (BEG), Enelpower SpA (Enelpower) ha
ottenuto nel 2002 un lodo favorevole, confermato nel 2010
dalla Corte di Cassazione, con cui è stata integralmente
rigettata la domanda risarcitoria avversaria in relazione al
presunto inadempimento di Enelpower di un accordo per
la valutazione della costruzione di una centrale idroelet-
trica in Albania. Successivamente BEG, attraverso la pro-
pria controllata Albania BEG Ambient Shpk (ABA), società
di diritto albanese, ha avviato in Albania un giudizio contro
Enelpower ed Enel SpA (Enel), in relazione alla medesima
questione, ottenendo dal Tribunale Distrettuale di Tirana,
in data 24 marzo 2009, una decisione, confermata dalla
Cassazione albanese, che ha condannato Enelpower ed
Enel al risarcimento di un danno extracontrattuale di circa
25 milioni di euro per il 2004 e di un ulteriore danno, non
quantificato, per gli anni successivi. ABA, a seguito di tale
decisione, ha chiesto il pagamento di oltre 430 milioni di
euro.
Il 5 novembre 2016 Enel ed Enelpower hanno promosso un
giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione albanese, chie-
dendo la revocazione della sentenza emessa dal Tribunale
Distrettuale di Tirana in data 24 marzo 2009. Il procedi-
mento è tuttora pendente.
Con sentenza della Corte d’Appello di Roma del 7 marzo
2022 si è concluso l’ulteriore giudizio intrapreso da Enel
ed Enelpower dinanzi al Tribunale di Roma, teso a ottenere
l’accertamento della responsabilità di BEG per avere ag-
girato il lodo arbitrale reso in Italia a favore di Enelpower
mediante le predette iniziative assunte dalla controllata
ABA. Con la suddetta sentenza la Corte d’Appello di Roma
ha confermato la sentenza di primo grado resa dal Tribu-
nale di Roma in data 16 giugno 2015 che aveva rigettato la
domanda in rito.
In data 20 maggio 2021, inoltre, la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU) ha emesso la sentenza con la quale ha
deciso sul ricorso promosso da BEG contro lo Stato italia-
no per violazione dell’art. 6.1 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo. Con tale decisione la Corte ha respinto
la richiesta di BEG di riaprire il procedimento arbitrale di cui
sopra e ha, altresì, rigettato la domanda risarcitoria di BEG
per danni patrimoniali per circa 1,2 miliardi di euro, per
insussistenza del nesso di causalità con la condotta con-
testata, riconoscendole un risarcimento di soli 15.000,00
euro per danni non patrimoniali.
Ciononostante, il 29 dicembre 2021, BEG, con un’azione
ritenuta dalla società e dai suoi legali infondata e prete-
stuosa, ha deciso di convenire in giudizio dinanzi al Tribu-
nale di Milano lo Stato italiano, per chiedere, come conse-
guenza della sentenza della CEDU, il risarcimento a titolo di
responsabilità extracontrattuale di un importo quantificato
in circa 1,8 miliardi di euro. In tale giudizio BEG ha altresì
convenuto, a titolo di responsabilità solidale, Enel ed Enel-
power. Con ordinanza del 14 giugno 2022 il Tribunale di Mi-
lano, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza ter-
ritoriale sollevata dall’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato
la propria incompetenza a conoscere della controversia in
favore del Tribunale di Roma, foro esclusivamente com-
petente a conoscere delle cause nelle quali è coinvolto lo
Stato italiano, condannando BEG al pagamento delle spese
processuali in favore dei convenuti. BEG non ha riassunto
il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nel termine di legge
del 14 ottobre 2022 e pertanto il procedimento si è estinto.
Poco tempo dopo, in data 3 novembre 2022, BEG ha ripro-
posto le medesime domande risarcitorie del procedimen-
to estinto, notificando un nuovo atto di citazione dinanzi al
Tribunale di Milano nei confronti dei medesimi convenu-
ti, a esclusione dello Stato italiano, che BEG ha dichiarato
di non voler convenire in tale giudizio. L’udienza di prima
comparizione è fissata per il 9 maggio 2023. La società
sta predisponendo le proprie difese per procedere con la
costituzione in giudizio al fine di contestare la domanda,
che si ritiene del tutto pretestuosa e infondata, al pari della
precedente analoga iniziativa.
Procedimenti intrapresi da Albania BEG
Ambient Shpk (ABA) per il riconoscimento
della sentenza del Tribunale di Tirana del 24
marzo 2009
Francia
Nel febbraio 2012 ABA ha convenuto Enel ed Enelpower
davanti al Tribunal de Grande Instance di Parigi (TGI) per ot-
tenere il riconoscimento della sentenza albanese in Fran-
cia. Enel ed Enelpower si sono costituite in giudizio conte-
stando tale iniziativa.
Successivamente all’instaurazione di tale giudizio, tra il
2012 e il 2013 sono stati altresì notificati a Enel France al-
cuni provvedimenti di sequestro conservativo presso ter-
3
Bilancio di esercizio
2
Corporate governance
1
Relazione sulla gestione
4
Relazioni
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